Il Ministero della Salute distingue 3 tipologie di attività fisico-sportiva:
1 – ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA (NON RICHIEDE IL CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO)
È l’attività, individuale o collettiva, praticata da soggetti non tesserati a Federazioni sportive nazionali, Discipline associate o Enti di promozione sportiva riconosciuta dal Coni, e finalizzata al raggiungimento e al mantenimento psico-fisico, non regolamentata da organismi sportivi e comprende anche l’attività che si svolge in proprio.
Nulla vieta ai sodalizi di richiederlo ugualmente come forma di tutela e assicurazione da eventuali infortuni.
2 – ATTIVITÀ NON AGONISTICA (CERTIFICATO OBBLIGATORIO)
Si intendono le attività sportive svolte dai tesserati e organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuta dal Coni (ACSI, CSEN, UISP..) o gli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche.
In questi casi i tesserati devono presentare il certificato medico sportivo.
Il certificato medico sportivo per attività sportive non agonistiche è a pagamento (esclusi i casi di attività ed eventi sportivi scolastici come i Giochi della gioventù, per i quali il preside può richiedere l’esenzione dal pagamento) e ha validità di 1 anno.
Il certificato medico sportivo per le attività non agonistiche può essere rilasciato da:
Tale certificato deve contenere:
3 – ATTIVITÀ AGONISTICA (certificato obbligatorio)
Sono le attività sportive praticate come alteti tesserati a una Federazione sportiva o Ente sportivo riconosciuti dal Coni.
In questo caso il certificato medico sportivo è obbligatorio, deve essere rilasciato da:
e deve prevedere esami approfonditi che attestino l’idoneità della persona alla pratica di uno sport a livello agonistico (come la spirometria, l’esame delle urine, il test visivo e l’elettrocardiogramma sotto sforzo).
NOVITA’
28 febbraio 2018, Decreto Ministero della Salute di concerto con il Ministro dello sport, nella quale viene dichiarato che «Non sono sottoposti ad obbligo di certificazione medica, per l’esercizio dell’attività sportiva in età prescolare, i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, ad eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra….al fine di non gravare i cittadini e il Sistema sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni» .
Nel prenderne atto del Decreto sopra esposto, non possiamo che fare alcune considerazioni soggettive:
CONCLUSIONE
In merito all’esonero del certificato per bambini da 0 a 6 anni, forse prima di escludere a priori una visita da uno specialista sarebbe utile che i Presidenti spiegassero ai genitori l’utilità della visita sui propri bambini, a prescindere dall’obbligatorietà o meno della stessa, ma esclusivamente come forma di prevenzione.
Ricordiamo inoltre, in merito ai punti 2) e 3), in caso di assenza di regolare e valido “certificato sportivo “si potrebbero avere responsabilità civili e penali in capo al Presidente e al consiglio direttivo del sodalizio.