La Legge di bilancio ha assunto la collaborazione coordinata e continuativa come la forma normale di lavoro all’interno dei sodalizi sportivi dilettantistici, prevedendo due distinti trattamenti a seconda della lucratività o meno del sodalizio.
Legge 27 dicembre 2015, n.205, Art.1, comma 358
Le prestazioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, individuate dal CONI ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
CONSEGUENZE
Considerata la natura di co.co.co., i nuovi adempimenti a carico delle ASD/SSD sono:
oltre agli adempimenti già in essere:
VANTAGGI
Tali co.co.co. non potranno più essere riqualificati automaticamente in rapporti di lavoro subordinato.
Le associazioni e società sportive dilettantistiche non lucrative godranno, in relazione a tali compensi: