Fisco

Detrazione Irpef per l’attività sportiva

Sono detraibili “Le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra i 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e le attività sportive”.

I soggetti che possono riconoscere la detrazione fiscale possono essere:

  • associazione/società sportiva dilettantistica, che rispetti i dettami di cui all’articolo 90, commi 17 e ss., L. 289/2002, le quali recano nella propria denominazione sociale l’espressa indicazione della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica (A.S.D. o S.S.D.)

oppure

  • colui che offre la prestazione sportiva gestisca un impianto sportivo, comunque organizzato, destinato all’esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica (qualsiasi forma giuridica, SAS, SRL, SNC…).

CERTIFICAZIONE

La certificazione deve contenere i seguenti elementi:

  • la ditta, la denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome (se persona fisica) e la sede ovvero la residenza nonché il codice fiscale, del percettore;
  • la causale del pagamento (iscrizione, abbonamento, etc.);
  • l’attività sportiva esercitata (ad esempio nuoto, pallacanestro, etc.);
  • l’importo pagato (che deve risultare da un bollettino bancario o postale, ovvero da una fattura, una ricevuta o una quietanza di pagamento);
  • i dati anagrafici del ragazzo praticante l’attività sportiva dilettantistica e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.

DETRAZIONE

La detrazione Irpef del 19% (importo complessivo di 210 euro) delle spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento dei ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni a strutture sportive, si intende riferito a ciascun figlio e non a ciascun genitore e il limite agevolabile rimane tale anche se la spesa è sostenuta da entrambi i genitori.

Dove la spesa è sostenuta dai genitori dell’atleta minorenne, la detrazione è possibile solamente se lo stesso minore sia fiscalmente a carico del soggetto che sostiene la spesa. In tale caso la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento di spesa, per cui se la fattura o ricevuta, è intestata a un solo genitore la detrazione spetta solo a lui, se invece è intestata al figlio, la spesa può essere suddivisa tra i due genitori.

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