Il Decreto 24 aprile 2013 disciplina la certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.
(13A06313) (GU Serie Generale n.169 del 20-7-2013) – nello specifico:
- Art.5 comma 3, Le società’ di cui ai commi 1 e 2 si dotano di defibrillatori semiautomatici nel rispetto delle modalità’ indicate dalle linee guida riportate nell’allegato E del presente decreto. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società’ dilettantistiche che svolgono attività’ sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili.
- Art.5 comma 5, Le società’ dilettantistiche attuano la disposizione di cui al comma 3 entro 30 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto (scadenza 20/01/2016).
- Allegato E, precisamente al punto 4.1 Modalita’ Organizzative dove viene indicato che “…le societa’ sportive si devono dotare di defibrillatori semiautomatici, nel rispetto delle modalita’ indicate dalle presenti linee guida… L’onere della dotazione del defibrillatore e della sua manutenzione e’ a carico della societa’. Le societa’ che operano in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici, possono associarsi ai fini dell’attuazione delle indicazioni di cui al presente allegato. Le societa’ singole o associate possono demandare l’onere della dotazione e della manutenzione del defibrillatore al gestore dell’impianto sportivo attraverso un accordo che definisca le responsabilita’ in ordine all’uso e alla gestione dei defibrillatori. Le societa’ che utilizzano permanentemente o temporaneamente un impianto sportivo devono assicurarsi della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo