Fisco

CERTIFICAZIONE UNICA (CU) 2016

La Certificazione Unica (CU) serve per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati sia i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (quindi anche i compensi erogati secondo art.67, c.1 lett.m) del TUIR), i così detti “compensi per sportivi dilettanti”).

La Certificazione Unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello “sintetico” entro il 28 febbraio e successivamente trasmessa all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello “ordinario” entro il 7 marzo, in via telematica.

Nel corso “Telefisco 2016” l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’invio delle Certificazioni uniche che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata può avvenire anche successivamente al 7 marzo senza l’applicazione di sanzioni purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi del modello 770 (per il modello 770 semplificato scadenza fissata al 31 luglio 2016) .

Questa precisazione fornita da “Telefisco 2016” permette alle associazioni sportive dilettantistiche che applicano l’articolo 67, comma 1, lettera m), TUIR, tenute a certificare esclusivamente compensi al di sotto dei 7.500,00 euro e che pertanto non vanno indicati nel modello 730 precompilato, o altre somme che non vanno nella dichiarazione precompilata, di beneficiare di un tempo più lungo per la trasmissione telematica del modello di Certificazione Unica.

La proroga però non vale qualora la ASD, insieme ai redditi esenti, sia tenuta a certificare anche compensi per attività sportive dilettantistiche di importo superiore a 7.500,00 euro, i quali devono essere indicati nel modello 730.

Attenzione alle sanzioni, in quanto per ogni certificazione omessa, tardiva o errata è prevista l’applicazione di una sanzione pari a 100 euro per ogni CU trasmessa e sbagliata con il limite massimo di 50.000 euro.

In caso di CU errata è concesso di trasmetterla nuovamente corretta entro 5 giorni senza incorre in nessuna sanzione, mentre nel caso in cui si trasmetta una CU errata, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 60 giorni si incorrerà nelle sanzioni ridotte di 1/3, poco più di 33 euro.

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