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Detrazione spese sportive 2020 – stop ai contanti

A partire dal 1 gennaio 2020 per le spese indicate nell’art. 15 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito e altre disposizioni normative, è consentita la detrazione dall’IRPEF solo se tali spese sono effettuate con pagamenti tracciabili:

  • carte di debito;
  • carte di credito;
  • carte prepagate;
  • assegni bancari e circolari;
  • altri sistemi di pagamento tracciabile.
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IL CONDONO NELLO SPORT – decreto fiscale 2019

L’ultima versione del decreto fiscale (Decreto legge|23 ottobre 2018| n. 119 Art.9 -Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 23 ottobre 2018, n. 247 ) conferma una sanatoria di dichiarazioni, accertamenti e contenziosi da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Tali enti potranno avvalersi dell’integrativa speciale nel limite di 30mila euro di imponibile annuo per ciascuna imposta (Ires o Irap).

Esempio se si intende definire:

  • UN AVVISO DI ACCERTAMENTO NON IMPUGNATO (ma impugnabile) o un atto di adesione non perfezionato perché non decorsi i termini per il pagamento del dovuto, ai fini della definizione potrà essere versata una somma pari:
    • al 50% delle imposte accertate (ad eccezione dell’Iva, che dovrà essere integralmente corrisposta)
    • al 5% delle sanzioni
    • al 5% degli interessi
  • CONTROVERSIA PENDENTE IN PRIMO GRADO, le Asd e Ssd potranno sanarla versando:
    • il 40% delle imposte
    • al 5% delle sanzioni
    • al 5% degli interessi
  • SOCCOMBENZA ULTIMO GRADO CON PRONUNCIA NON ANCORA DEFINITIVA, potranno definire la lite versando:
    • il 50% delle imposte
    • il 10% di sanzioni
    • il 10% degli interessi
  • SOCCOMBENZA DELL’AMMINISTRAZIONE NELL’ULTIMA PRONUNCIA NON ANCORA DEFINITIVA, le Asd e Ssd potranno definire versando:
    • il 10% delle imposte
    • al 5% delle sanzioni
    • al 5% degli interessi
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IL PUNTO SUI COLLABORATORI SPORTIVI 2018

La Legge di bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017 ,n.205 ,Art .1) ha assunto la collaborazione coordinata e continuativa come la forma normale di lavoro all’interno dei sodalizi sportivo dilettantistici, prevedendo per gli enti non lucrativi esonero della contribuzione previdenziale e nell’ambito Inail.

Tali esoneri saranno validi se verranno rispettate le seguenti condizioni:

1) La disciplina sportiva inerente la prestazione del collaboratore dovrà essere afferente alle discipline sportive riconosciute dal CONI;

2) La prestazione dovrà essere presente all’interno della delibera delle mansioni che il CONI dovrà deliberare;

Considerato che la delibera CONI ancora non è stata presa, ed è probabile che venga assunta il 10 aprile p.v. (slittata al fine di attendere un’interpretazione da parte del Ministero del Lavoro?), fino all’approvazione della stessa la presunzione legislativa non dovrebbe operare.

In conclusione, nonostante tutti noi ci auspichiamo un decreto correttivo, dobbiamo comunque essere realistici e provare a dare un’interpretazione della norma la quale ci porta a due possibili ipotesi:

  1. Aspettare l’elenco mansioni del CONI prima di avviare una riorganizzazione degli adempimenti legati alle co.co.co.;
  2. Procedere a inquadrare le nuove collaborazioni 2018 (pur senza l’elenco mansioni emanate dal CONI);

Sicuramente l’ipotesi 2) garantirebbe più tutela legale al sodalizio ma di contro costringerebbe lo stesso a sostenere fin da subito costi ingenti per la parte amministrativa-burocratica che probabilmente (ci auguriamo) potranno essere eliminati o almeno diminuiti.

 

Dott. Fabrizio Gamba
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Detrazione Irpef per l’attività sportiva

Sono detraibili “Le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra i 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e le attività sportive”.

I soggetti che possono riconoscere la detrazione fiscale possono essere:

  • associazione/società sportiva dilettantistica, che rispetti i dettami di cui all’articolo 90, commi 17 e ss., L. 289/2002, le quali recano nella propria denominazione sociale l’espressa indicazione della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica (A.S.D. o S.S.D.)

oppure

  • colui che offre la prestazione sportiva gestisca un impianto sportivo, comunque organizzato, destinato all’esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica (qualsiasi forma giuridica, SAS, SRL, SNC…).

CERTIFICAZIONE

La certificazione deve contenere i seguenti elementi:

  • la ditta, la denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome (se persona fisica) e la sede ovvero la residenza nonché il codice fiscale, del percettore;
  • la causale del pagamento (iscrizione, abbonamento, etc.);
  • l’attività sportiva esercitata (ad esempio nuoto, pallacanestro, etc.);
  • l’importo pagato (che deve risultare da un bollettino bancario o postale, ovvero da una fattura, una ricevuta o una quietanza di pagamento);
  • i dati anagrafici del ragazzo praticante l’attività sportiva dilettantistica e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.

DETRAZIONE

La detrazione Irpef del 19% (importo complessivo di 210 euro) delle spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento dei ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni a strutture sportive, si intende riferito a ciascun figlio e non a ciascun genitore e il limite agevolabile rimane tale anche se la spesa è sostenuta da entrambi i genitori.

Dove la spesa è sostenuta dai genitori dell’atleta minorenne, la detrazione è possibile solamente se lo stesso minore sia fiscalmente a carico del soggetto che sostiene la spesa. In tale caso la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento di spesa, per cui se la fattura o ricevuta, è intestata a un solo genitore la detrazione spetta solo a lui, se invece è intestata al figlio, la spesa può essere suddivisa tra i due genitori.

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Delibera del Consiglio nazionale del Coni n.1566 del 20.12.2016

Il 20 dicembre 2016 si è riunito il 249°Consiglio Nazionale del CONI durante il quale si è discusso anche dei requisiti necessari al fine dell’iscrizione/mantenimentoiscrizione nel Registro Nazionale CONI delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche.
La delibera sopra menzionata ha elencato le discipline sportive ammissibili (vedi allegato) che potranno continuare ad essere iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche e godere così delle note agevolazioni fiscali (decommercializzazione dei proventi ed esenzione dei compensi ex art. 67, lettera m, comma 1 del T.U.I.R. per gli sportivi dilettanti).
Di conseguenza le A.S.D./S.S.D. che svolgono una attiva sportiva non prevista dall’elenco allegato, dal 01 marzo 2017, non potranno più mantenere la propria iscrizione nel registro del CONI con l’inevitabile conseguenza di non poter più godere delle agevolazioni previste.

Delibera-1566-Consiglio-Nazionale-CONI-20-dicembre-2016

 

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Circolare Ispettorato nazionale del Lavoro

Circolare del 01.12.2016 dell’ispettorato nazionale del Lavoro con la quale si fornisce indicazioni operative circa il trattamento, ai fini previdenziali, dei compensi erogati dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche.

2016 – 36 – Circolare_Ispettorato_1_2016

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MODELLO “EAS” – le variazioni da comunicare entro 31 marzo 2016

Entro il 31 marzo 2016, gli enti associativi che usufruiscono delle agevolazioni fiscali ai fini delle imposte dirette e dell’IVA devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le eventuali modifiche intervenute nel corso del 2015, utilizzando il modello EAS.

Il modello EAS si presenta all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, entro 60 giorni dalla costituzione dell’associazione ovvero entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate delle modifiche intervenute nell’anno precedente (entro il 31/03/2016 per le variazioni avvenute nel 2015).

Non devono essere comunicate le variazioni già rese note all’Amministrazione finanziaria con le comunicazioni periodiche (variazione dati con modello AA5/6 o AA7/V), né quelle che riguardano i punti n. 20, 21, 23, 24, 30, 31 e 33 del modello EAS.

Ricordiamo che le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte al registro Coni che non svolgono attività commerciale, sono esonerati dal modello EAS (l’incasso di quote di partecipazione alla pratica sportiva è un incasso de-commercializzate e pertanto il sodalizio deve presentare il modello EAS).

Per le associazioni/società sportive dilettantistiche regolarmente iscritte nel registro del CONI che hanno presentato il modello EAS in forma semplificata, le variazioni da comunicare sono quelle dei punti 4-5-6-25-26 del modello EAS.

Per le altre associazioni (esempio quelle culturali), la comunicazione di variazione del modello EAS andrà fatta sempre ad esclusione della variazioni dei punti 20), 21), 23), 24), 30), 31) e 33), oltre a variazioni già rese note all’Amministrazione finanziaria.

Costo predisposizione ed invio telematico Euro 125,00 + Iva

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CERTIFICAZIONE UNICA (CU) 2016

La Certificazione Unica (CU) serve per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati sia i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (quindi anche i compensi erogati secondo art.67, c.1 lett.m) del TUIR), i così detti “compensi per sportivi dilettanti”).

La Certificazione Unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello “sintetico” entro il 28 febbraio e successivamente trasmessa all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello “ordinario” entro il 7 marzo, in via telematica.

Nel corso “Telefisco 2016” l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’invio delle Certificazioni uniche che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata può avvenire anche successivamente al 7 marzo senza l’applicazione di sanzioni purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi del modello 770 (per il modello 770 semplificato scadenza fissata al 31 luglio 2016) .

Questa precisazione fornita da “Telefisco 2016” permette alle associazioni sportive dilettantistiche che applicano l’articolo 67, comma 1, lettera m), TUIR, tenute a certificare esclusivamente compensi al di sotto dei 7.500,00 euro e che pertanto non vanno indicati nel modello 730 precompilato, o altre somme che non vanno nella dichiarazione precompilata, di beneficiare di un tempo più lungo per la trasmissione telematica del modello di Certificazione Unica.

La proroga però non vale qualora la ASD, insieme ai redditi esenti, sia tenuta a certificare anche compensi per attività sportive dilettantistiche di importo superiore a 7.500,00 euro, i quali devono essere indicati nel modello 730.

Attenzione alle sanzioni, in quanto per ogni certificazione omessa, tardiva o errata è prevista l’applicazione di una sanzione pari a 100 euro per ogni CU trasmessa e sbagliata con il limite massimo di 50.000 euro.

In caso di CU errata è concesso di trasmetterla nuovamente corretta entro 5 giorni senza incorre in nessuna sanzione, mentre nel caso in cui si trasmetta una CU errata, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 60 giorni si incorrerà nelle sanzioni ridotte di 1/3, poco più di 33 euro.

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Risposte ai quesiti posti dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche alla Agenzia delle Entrate Friuli Venezia Giulia

agenziainforma

 

Un’intesa tra l’Agenzia delle Entrate del Friuli Venezia Giulia e il Coni ha permesso di redigere un documento riepilogativo delle domande più frequenti raccolte in occasione degli incontri formativi organizzati nella regione a cui hanno partecipato vari dirigenti sportivi.

Quesiti in PDF

Fonte: Agenzia delle Entrate D.R. Friuli Venezia Giulia 09.07.15

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Tracciabilità dei pagamenti e versamenti delle ASD

Tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche devono rispettare per i versamenti e pagamenti le prescrizioni dettate dall’articolo 25 Legge 133/9 comma 5) la quale prevede che per “I pagamenti a favore di societa’, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo pari o superiore a 1.000 euro, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalita’ idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli…L’inosservanza della presente disposizione comporta l’applicazione sanzionatorio dell’articolo 4 comma 3 del decreto del Ministro delle finanze del 2612/1999 n.473  che prevede decadenza delle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, disconoscimento del beneficio dell’esenzione dell’Irpef previsto dall’articolo 69 comma 2 e dal disconoscimento della deducibilità delcosto delle sponsorizzazioni in capo al soggetto erogante.

Successivamente, l’art. 1, comma 713, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, ha innalzato da 516,46 a 1.000,00 euro la soglia dei pagamenti e/o versamenti effettuati dalle ASD soggetti all’obbligo della tracciabilità, equiparandola a quella prevista in via generale per le transazioni finanziarie 4 . Dal quadro normativo delineato consegue che il sistema sanzionatorio applicabile – dopo le modifiche recate, con decorrenza 1° gennaio 2000, dalla legge n. 342 del 2000 5- in caso di inosservanza della tracciabilità dei pagamenti e versamenti, è rinvenibile esclusivamente nel comma 5 dell’art. 25 e comporta, in capo all’associazione sportiva, la decadenza dalle agevolazioni della legge n. 398 del 1991 e l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 11 del D.lgs. n. 471 del 1997, ossia la sanzione amministrativa da 258,23 a 2.065,83 euro. Considerata la nuova formulazione dell’articolo 25, comma 5, si ritiene che la disposizione dell’art. 4, comma 3, del DM n. 473 del 1999 non sia più applicabile e che, pertanto, in caso di inosservanza dell’obbligo della tracciabilità, non sia più possibile procedere al disconoscimento della deducibilità dei costi in capo ai soggetti eroganti, né del regime di esenzione dall’Irpef per i percipienti delle somme corrisposte dall’ASD.

Dott. Fabrizio Gamba

Fonte:Risoluzione Agenzia delle Entrate 06/05/2015

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