Il 20 dicembre 2016 si è riunito il 249° Consiglio Nazionale del CONI durante il quale si è discusso anche dei requisiti necessari al fine dell’iscrizione nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, fornendo un elencato delle discipline sportive.
In questi mesi ci sono state delle integrazioni, attraverso la Delibera CONI n.1568 del 14 febbraio 2017 e con Delibera del Consiglio Nazionale del 10 maggio 2017 (Alleghiamo Elenco Discipline Sportive ammissibili nel Registro aggiornato con delibera Consiglio Nazionale del 10/05/2017).
Le attività sportive che non trovano una precisa collocazione nell’elenco della delibera Consiglio Nazionale del 10/05/2017, potrebbero rientrare in alcuni codici, come ad esempio nel codice 2017 – Cultura Fisica (Biathlon Atletico, Sviluppo Muscolare, Braccio di Ferro, Palestriadi, Power Games, attività con sovraccarichi e resistenze finalizzate al fitness e al benessere fisico), dove la stessa FIPE (Federazione Italiana Pesistica), con delibera del 21.05.2017, ha dato una definizione di Cultura Fisica la quale:
…ricomprende tutte quelle attività che usano una qualsiasi forma di carico (o resistenza) per il raggiungimento dell’obiettivo sia in termini sportivi (agonistici e non agonistici), sia di condizionamento (fitness) anche finalizzato alla performance agonistica che di benessere (wellness) e di recupero dell’efficienza fisica.
In considerazione di ciò, la Cultura Fisica si esplica nei seguenti termini:
1) Ambito Oggettivo
– Attività con attrezzi (pesi liberi o macchine): finalizzata allo sviluppo della massa muscolare con obiettivi diversi a seconda della disciplina sportiva o dello stato di fitness;
– Attività a corpo libero, (sia seguendo i principi del calistenico, dello yoga, del Pilates, dello Stretching e dell’Allenamento in Sospensione), considerato un sovraccarico in funzione della angolazione che il corpo ha rispetto alla base di appoggio utilizzata durante l’esercizio o allo stato di tensione muscolare;
– Alternanza di attività con attrezzi (a contrappesi, ad aria, elastiche, con controllo elettronico, pneumatiche) e a corpo libero all’interno di circuiti funzionali;
– Uso del lavoro HIIT alternato (High Intensity Interval Training) per il recupero dello stato di benessere in soggetti ipertesi, con colesterolo alto, in sovrappeso o decondizionati con utilizzo di piccoli e grandi attrezzi.
– Alternanza di attività con attrezzi (a contrappesi, ad aria, elastiche, con controllo elettronico, pneumatiche) e a corpo libero all’interno di circuiti funzionali;
– Uso del lavoro HIIT alternato (High Intensity Interval Training) per il recupero dello stato di benessere in soggetti ipertesi, con colesterolo alto, in sovrappeso o decondizionati con utilizzo di piccoli e grandi attrezzi.
2) Ambito soggettivo
La Cultura Fisica è attività praticabile da Atleti (agonisti e non agonisti), Amatori,
Popolazioni Speciali, etc. con il fine di:
– Incrementare la prestazione;
– Migliorare il bilanciamento posturale;
– Recuperare la forma sportiva post infortunio;
– Migliorare l’equilibrio massa grassa-massa magra;
– Migliorare la qualità di vita;
– Recuperare autonomia o indipendenza motoria.
Pertanto qualora le attività praticate dal proprio sodalizio non rientrassero nell’elenco indicato con la delibera CONI, potrebbero comunque rientrare se le medesime attività praticate rientrassero nell’elenco della delibera della FIPE.
Analogo discorso potrebbe essere fatto per i codici 111 (Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness) e 278 (Attività ginnico-motorie acquatiche applicative alle discipline del nuoto) qualora le Federazioni competenti dovessero emanare delibere per chiarire quali attività comprendere (FIG e la FIN).
Ricordiamo inoltre che se il sodalizio non rientrasse in nessuna disciplina della delibera CONI o in codici alternativi (come nell’esempio sopra citato), sia obbligato a modificare il proprio statuto con la modifica della denominazione in ETS (Ente del Terzo Settore) e non si possa usufruire delle agevolazioni dell’Art.67 del TUIR (Compensi agevolati <7.500), decommercializzazione delle entrate, Art.148 TUIR, 5×1000…
Per i sodalizi che invece avranno sia discipline riconosciute dalla delibera e sia discipline non riconosciute, quest’ultime diventeranno attività commerciali e pertanto i collaboratori non potranno essere rimborsati con l’eventuale applicazione dell’ART.67 TUIR (Compensi agevolati <7.500).
In ultimo ricordo che per le discipline “non riconosciute” non si potrà beneficiare della “detrazione sport per ragazzi dai 5 ai 18 anni”.
Circolare delibera Consiglio Nazionale del CONI del 10.05.2017