Fisco

IL PUNTO SUI COLLABORATORI SPORTIVI 2018

La Legge di bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017 ,n.205 ,Art .1) ha assunto la collaborazione coordinata e continuativa come la forma normale di lavoro all’interno dei sodalizi sportivo dilettantistici, prevedendo per gli enti non lucrativi esonero della contribuzione previdenziale e nell’ambito Inail.

Tali esoneri saranno validi se verranno rispettate le seguenti condizioni:

1) La disciplina sportiva inerente la prestazione del collaboratore dovrà essere afferente alle discipline sportive riconosciute dal CONI;

2) La prestazione dovrà essere presente all’interno della delibera delle mansioni che il CONI dovrà deliberare;

Considerato che la delibera CONI ancora non è stata presa, ed è probabile che venga assunta il 10 aprile p.v. (slittata al fine di attendere un’interpretazione da parte del Ministero del Lavoro?), fino all’approvazione della stessa la presunzione legislativa non dovrebbe operare.

In conclusione, nonostante tutti noi ci auspichiamo un decreto correttivo, dobbiamo comunque essere realistici e provare a dare un’interpretazione della norma la quale ci porta a due possibili ipotesi:

  1. Aspettare l’elenco mansioni del CONI prima di avviare una riorganizzazione degli adempimenti legati alle co.co.co.;
  2. Procedere a inquadrare le nuove collaborazioni 2018 (pur senza l’elenco mansioni emanate dal CONI);

Sicuramente l’ipotesi 2) garantirebbe più tutela legale al sodalizio ma di contro costringerebbe lo stesso a sostenere fin da subito costi ingenti per la parte amministrativa-burocratica che probabilmente (ci auguriamo) potranno essere eliminati o almeno diminuiti.

 

Dott. Fabrizio Gamba
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