Tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche devono rispettare per i versamenti e pagamenti le prescrizioni dettate dall’articolo 25 Legge 133/9 comma 5) la quale prevede che per “I pagamenti a favore di societa’, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo pari o superiore a 1.000 euro, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalita’ idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli…L’inosservanza della presente disposizione comporta l’applicazione sanzionatorio dell’articolo 4 comma 3 del decreto del Ministro delle finanze del 2612/1999 n.473 che prevede decadenza delle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, disconoscimento del beneficio dell’esenzione dell’Irpef previsto dall’articolo 69 comma 2 e dal disconoscimento della deducibilità delcosto delle sponsorizzazioni in capo al soggetto erogante.
Successivamente, l’art. 1, comma 713, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, ha innalzato da 516,46 a 1.000,00 euro la soglia dei pagamenti e/o versamenti effettuati dalle ASD soggetti all’obbligo della tracciabilità, equiparandola a quella prevista in via generale per le transazioni finanziarie 4 . Dal quadro normativo delineato consegue che il sistema sanzionatorio applicabile – dopo le modifiche recate, con decorrenza 1° gennaio 2000, dalla legge n. 342 del 2000 5- in caso di inosservanza della tracciabilità dei pagamenti e versamenti, è rinvenibile esclusivamente nel comma 5 dell’art. 25 e comporta, in capo all’associazione sportiva, la decadenza dalle agevolazioni della legge n. 398 del 1991 e l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 11 del D.lgs. n. 471 del 1997, ossia la sanzione amministrativa da 258,23 a 2.065,83 euro. Considerata la nuova formulazione dell’articolo 25, comma 5, si ritiene che la disposizione dell’art. 4, comma 3, del DM n. 473 del 1999 non sia più applicabile e che, pertanto, in caso di inosservanza dell’obbligo della tracciabilità, non sia più possibile procedere al disconoscimento della deducibilità dei costi in capo ai soggetti eroganti, né del regime di esenzione dall’Irpef per i percipienti delle somme corrisposte dall’ASD.
Dott. Fabrizio Gamba
Fonte:Risoluzione Agenzia delle Entrate 06/05/2015