Riforma dello Sport

RIMBORSO SPESE AL “VOLONTARIO”

L’art. 3 c.3 b) del decreto-legge 31.5.2024 n.71 (c.d. d.l. Sport)  ha ribadito che le prestazioni del volontario non sono retribuite in alcun modo ma ammette la possibilità di riconoscere rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività circoscritta alle attività rese in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.., svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili.

Tali rimborsi dovranno essere comunicati nell’apposita sezione del registro RASD entro la fine del mese successivo al trimestre.

I rimborsi forfettari non concorrono a formare il reddito del percipiente ma concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità di cui all’art. 35 comma 8-bis e all’art. 36 comma 6, ovvero, rispettivamente alla soglia di franchigia contributiva fino a 5.000 euro annui e fiscale fino a 15.000 annui, per percipiente.

I rimborsi chilometrici, previsti dall’art. 69 co.2 TUIR ancora in vigore, sono previsti purché determinati analiticamente e non a forfait, secondo le indicazioni della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.38/E del 11.04.2014. Tali rimborsi devono essere preventivamente autorizzati con delibera del sodalizio e devono essere finalizzati al raggiungimento degli scopi istituzionali, a prescindere dalla connessione con eventi, gare o manifestazioni.

Articoli correlati

Lascia il tuo commento

Commento*

Nome*
Your Webpage