Manca poco, pochissimo alla partenza della riforma che rivoluzionerà tutto il mondo dello dello sport e nonostante tutto il tempo a disposizione, a meno di 10 giorni dalla sua entrata, regna la confusione più completa.
Le correzioni annunciate ad oggi sono ancora in fase di definizione e pertanto il rischio che il decreto correttivo non arrivi in tempo è quasi certezza con la conseguenza che le norme previste dal decreto legislativo 36 e 39 del 2021 potranno diventare operative per qualche settimana.
Ricordiamo inoltre che il 31/12/23 (termine per adeguare gli statuti degli enti sportivi trasmigrati nel Registro delle attività sportive dilettantistiche al fine di evitare la cancellazione e la perdita della qualifica) è dietro l’angolo.
Ritornando agli adempimenti in vigore dal 01/07 ad oggi la situazione è la seguente (elenco non esaustivo):
- Abrogazione dei compensi sportivi quali redditi diversi Art.67 TUIR;
- Partita IVA verso quei collaboratori che svolgono “l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo”
- Tassazione INAIL senza esenzione (1/3 a carico del collaboratore)
- Tassazione INPS oltre i 5.000 euro (1/3 a carico del collaboratore)
- Tassazione IRPEF oltre i 15.000 euro
- Nessuna semplificazione per co.co.co. amministrativi gestionali
- Adempimento mensile INPS/UNIEMENS/tenuta libro unico del lavoro
- Per i lavoratori sportivi che operano con minori occorre provvedere alla richiesta presso la Procura della repubblica competente del certificato del casellario giudiziale di assenza di carichi pendenti in materia di antipedofilia
Molto importante fare attenzione alle soglie di esenzione IRPEF in quanto cambiamo le condizioni dal 01/07/23, ecco delle casistiche:
- sportivo percepisce
- nel primo semestre € 8.000,00
- nel secondo semestre € 3.000,00
- nessuna tassazione IRPEF;
- sportivo percepisce
- nel primo semestre € 8.000,00
- nel secondo semestre € 8.000,00
- la somma di € 1.000,00 percepita nel secondo semestre (superando il limite annuale di € 15.000,00), viene tassata in maniera ordinaria con l’applicazione delle aliquote IRPEF di cui all’art. 11 del T.U.I.R.;
- sportivo percepisce
- nel primo semestre € 12.000,00
- nel secondo semestre € 3.000,00
- nel primo semestre è soggetto al trattamento fiscale dell’art. 67 e dell’art. 69 del T.U.I.R., pertanto si avrà una tassazione a titolo di imposta della somma di € 2.000,00 (eccedente la franchigia fiscale di € 10.000,00);
- nessuna tassazione per la somma di € 3.000,00 percepita nel secondo semestre;
- sportivo percepisce
- nel primo semestre € 5.000,00
- nel secondo semestre € 15.000,00
- la somma di € 5.000,00 percepita nel secondo semestre (superando il limite annuale di € 15.000,00) viene tassata in maniera ordinaria con l’applicazione delle aliquote IRPEF di cui all’art. 11 del T.U.I.R.;