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LA RIFORMA DELLO SPORT (sintesi)

IL NUOVO REGISTRO
Il Registro degli enti riconosciuti ai fini sportivi, cioè Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) e Società sportive dilettantistiche
(Ssd), passerà dal Coni al Dipartimento sport presso il Consiglio dei ministri.

Vi saranno iscritti gli enti che svolgano attività sportiva in una Federazione, Disciplina sportiva associata o un Ente di promozione sportiva del Coni.

Nel nuovo registro, oltre ai dati dei tesserati e delle attività svolte, dovranno essere inseriti:

  • l’elenco degli impianti utilizzati con i relativi contratti,
  • i contratti di lavoro sportivo/di collaborazione amatoriale,
  • il bilancio/rendiconto annuale con i relativi verbali di approvazione,
  • i verbali di assemblee per le modifiche statutarie o di nomina degli organi amministrativi o di controllo.

Le procedure di tenuta, conservazione e gestione saranno definite da un decreto del Dipartimento sport entro 6 mesi dall’entrata in vigore del Dlgs 39/21 slittata al 1° gennaio 2022.

 

RUNTS e NUOVO REGISTRO EX-CONI
Ammessa la compatibilità della qualifica di Asd o Ssd e di Ets.

Sulla scia di quanto chiarito dalla Circolare 18/E/2018 delle Entrate, il legislatore suggella il rapporto Sport- Terzo settore.

Se ricorrono i requisiti richiesti dal Codice Terzo Settore, i sodalizi potranno cumulare la qualifica di Ente Terzo Settore (ETS) e accedere ai vantaggi, fiscali e non, previsti dallo stesso Codice.

Con la doppia iscrizione in caso di contrasto prevalgono le norme del Codice del Terzo settore

Viene inoltre concessa la possibilità di svolgere attività con modalità imprenditoriali e assumere la veste di impresa sociale (Dlgs 112/2017).

 

LAVORATORE SPORT
Con la riforma si introduce una definizione di lavoratore sportivo (articolo 25 Dlgs 36/2021), le cui prestazioni possono inquadrarsi in un rapporto di :

  1. lavoro autonomo,
  2. lavoro subordinato
  3. collaborazioni coordinate continuative (co.co.co.)

Le nuove disposizioni entrano in vigore il 1° luglio 2022 (si dovrà prima chiarire l’inquadramento contributivo e tributario).

Lo “sportivo dilettante” sarà sostituito dal ” amatore sportivo” al quale potranno essere riconosciuti rimborsi spese analitici o forfettari,
e premi e compensi occasionali.
Oltre la soglia dei 10 mila euro le entrate diventano professionali con necessità di inquadrare il rapporto in una delle tre ipotesi sopra esposte.

 

E’ stata previsto un elenco preciso e tassativo dei soggetti che potranno acquisire la qualifica di lavoratore sportivo:

  • atleti,
  • allenatori, istruttori,
  • direttori tecnici,
  • direttori sportivi,
  • preparatori atletici,
  • direttori di gara.

 

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