Il decreto legge c.d. “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021 n.41) prevede tre fasce di aiuti da 1.200 a 3.600 euro.
I requisiti per beneficiare dell’indennità e le modalità di erogazione non si discostano dai provvedimenti precedentemente ma sono state introdotte alcune importanti novità.
La principale è riferita all’importo il quale non sarà fisso ma variabile e verrà determinato in relazione all’ammontare dei compensi percepiti nell’anno 2019 come segue:
La disposizione non fa specifico riferimento a contratti in essere a una certa data ma precisa che tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 dicembre 2020 e non rinnovati si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica e pertanto validi al fine di beneficiare del bonus 2021.
Non è chiaro in base al tenore letterale della disposizione se e come verranno trattate le posizioni di quei collaboratori che hanno già beneficiato dei bonus in base a un contratto 2020 e che non avevano percepito compensi nel 2019.
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