Ordinanza del 21.03.2020 della Regione Lombardia
punto 17. È vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco ed ai giardini pubblici. Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; Sono altre sì vietati lo sport e le attività motorie svolte all’aperto, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni.